Bonus assunzioni disabili under 35 nel Terzo settore al test dei controlli

Pubblicato il 30 ottobre 2024

Il Bonus assunzioni disabili under 35 nel Terzo settore sarà erogato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024. L’Istituto avvierà dei controlli a campione successivi all'erogazione su almeno il 10% degli enti/organizzazioni a cui sono stati erogati i contributi.

A due giorni dalla (imminente) chiusura della finestra temporale prevista per l’invio delle domande (31 ottobre 2024), l’INPS comunica, con il messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, la stipula, in data 8 ottobre 2024, della Convenzione con cui Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro e l’Istituto stesso hanno definito come si svolgerà l’istruttoria delle domande trasmesse, come e quando sarà erogato il contributo, nonché le modalità di svolgimento di eventuali verifiche.

Domande di contributo entro il 31 ottobre 2024

Le domande di fruizione del contributo di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, possono essere presentate da Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe.

Per beneficiare del contributo gli stessi enti sono tenuti a inviare domanda online, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, entro il 31 ottobre 2024.

Le modalità, ricorda l’INPS, sono state illustrate nel messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024.

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Alle richieste pervenute è attribuito un codice identificativo.

Con il messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024, l’Istituto, richiamando quanto previsto dalla Convenzione, fa presente che le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto notorio (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara:

Inoltre, l’istanza deve essere corredata della dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% (articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

A riguardo vale la pena evidenziare che il Modello B “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, da compilare in unico file con i modelli A e C, richiede in aggiunta che l’ente attesti

Istruttoria delle domande e primi controlli

Ricevute le domande, l’INPS verifica la regolarità e completezza della documentazione richiesta, in particolare, controllando la sussistenza dei requisiti di legge, la validità delle comunicazioni obbligatorie tramite il Ministero del lavoro, il rispetto delle modalità di assunzione, la regolarità contributiva, con l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché l'assenza di inadempimenti che impediscono alla PA di procedere a pagamenti

Effettuata tale verifica, l’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili.

Per ognuno degli enti beneficiari è riportato l’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis, il codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico) e il codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.

Laddove rilevi carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l’INPS comunica all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, i motivi ostativi all’accoglimento domanda e fa richiesta di regolarizzazione della stessa entro il termine di 10 giorni. Se l’istruttoria si conclude con esito positivo, l’Ente richiedente è inserito nell’elenco delle domande ammissibili.

Erogazione del contributo

Il contributo spettante all’Ente è determinato in base al numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato o con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, trasformato in contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del massimale degli aiuti de minimis.

Ogni mese, l'INPS trasmette al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità i risultati delle istruttorie sulle domande per i contributi, con l’elenco degli enti che hanno diritto al contributo. Il Dipartimento, una volta ricevuto l'elenco, ha 30 giorni di tempo per comunicare ai beneficiari l'esito delle loro richieste, includendo l'importo che verrà loro assegnato.

Il contributo è erogato:

Controlli successivi e revoca del beneficio

Dopo l’erogazione dei contributi, l'INPS effettua controlli su almeno il 10% dei beneficiari per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate.

Per ogni beneficiario soggetto a controllo, l'INPS avvia un procedimento, comunicato tramite PEC.

Ai beneficiari è richiesto di presentare, entro 30 giorni, la documentazione specifica sui contratti e cedolini del personale dichiarato nell'istanza.

La mancata presentazione entro il termine comporta la revoca del contributo.

L’INPS comunica l’esito del controllo entro 90 giorni dalla notifica iniziale. Se servono documenti aggiuntivi o chiarimenti, questo termine è sospeso fino a che la documentazione è completa.

Se l’Ente beneficiario non fornisce i documenti, li presenta in modo incompleto, o si scopre che ha dichiarato dati falsi, l'INPS propone alla Presidenza del Consiglio la revoca del contributo, che viene poi formalizzata entro 10 giorni.

L'elenco degli Enti soggetti a controllo è reso pubblico sui siti dell'INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

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