Bonus 80 euro, dall’Agenzia finalmente ulteriori chiarimenti

Pubblicato il 15 maggio 2014 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9 del 14 maggio 2014, fornisce ulteriori indicazioni sul bonus ex Dl 66/2014 (consulta l'articolo "Bonus 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati. Istruzioni dal Fisco").

La compensazione sarà possibile oltre il limite di 700mila euro all'anno (consulta l'articolo "Bonus di 80 euro in busta paga compensabile con il codice tributo “1655”").

L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Nella determinazione del tetto dei 26mila euro:

- entrano i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca;

- non entrano le somme percepite dal lavoratore come premio produttività, che sono da considerare, invece, per il calcolo dell'eventuale incapienza.

Precisazioni sui soggetti interessati e non

Il bonus di 80 euro spetta - in automatico - anche a disoccupati e lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, in quanto tali somme sono date in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, e viene erogato dall'Inps.

Tra gli aventi diritto anche gli eredi dei lavoratori deceduti (per il periodo di lavoro nel 2014), ma saranno gli stessi eredi a doverlo richiede con la dichiarazione dei redditi del de cuius, e i lavoratori non residenti fiscalmente in Italia.

Quasi libero il criterio di erogazione, ma al lavoratore va ogni mese il massimo del bonus

Tutti i criteri di calcolo, attribuzione secondo giorni o mesi lavorati, sono validi.

Ma il sostituto dovrà necessariamente ripartire l'intero importo del credito spettante (credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”) tra le retribuzioni dell'anno 2014 e non potrà dividerlo per 12 mesi invece che 8 (erogare dunque 53,33 euro da maggio a dicembre) per, poi, pagare il conguaglio in un’unica soluzione a dicembre (213,33 euro).
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