Bonus 80 euro, dall’Agenzia finalmente ulteriori chiarimenti
Pubblicato il 15 maggio 2014
L’Agenzia delle Entrate, con la
circolare 9 del 14 maggio 2014, fornisce ulteriori indicazioni sul bonus ex Dl
66/2014 (consulta l'articolo "
Bonus 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati. Istruzioni dal Fisco").
La compensazione sarà possibile
oltre il limite di 700mila euro all'anno (consulta l'articolo "
Bonus di 80 euro in busta paga compensabile con il codice tributo “1655”").
L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Nella determinazione del tetto dei 26mila euro:
- entrano i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a
cedolare secca;
- non entrano le somme percepite dal lavoratore
come premio produttività, che sono da considerare, invece, per il calcolo dell'eventuale incapienza.
Precisazioni sui soggetti interessati e non
Il bonus di 80 euro spetta - in automatico - anche a
disoccupati e lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, in quanto tali somme sono date in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, e viene erogato dall'Inps.
Tra gli aventi diritto anche gli
eredi dei lavoratori deceduti (per il periodo di lavoro nel 2014), ma saranno gli stessi eredi a doverlo richiede con la dichiarazione dei redditi del de cuius, e i lavoratori non residenti fiscalmente in Italia.
Quasi libero il criterio di erogazione, ma al lavoratore va ogni mese il massimo del bonus
Tutti i criteri di calcolo, attribuzione secondo giorni o mesi lavorati, sono validi.
Ma il sostituto dovrà necessariamente ripartire l'intero importo del credito spettante (credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”) tra le retribuzioni dell'anno 2014 e non potrà dividerlo per 12 mesi invece che 8 (erogare dunque 53,33 euro da maggio a dicembre) per, poi, pagare il conguaglio in un’unica soluzione a dicembre (213,33 euro).