Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 4231 di ieri 23 novembre 2022, chiarimenti in ordine alla platea di beneficiari del bonus una tantum di 200 euro riconosciuto dall’art. 32, comma 9, del D.L. n. 50/22 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/22 ai percettori di Naspi e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis/Coll).
Poiché la normativa in esame non fa esplicito riferimento, tra i beneficiari, ai titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe alla NASpI e alla Dis-Coll, l’Inps interviene a dirimere eventuali dubbi chiarendo quanto segue.
L’istituto della mobilità in deroga, disciplinato dall'art. 53-ter del D.L. n. 50/17 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/17, è volto a tutelare i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa non inclusa nelle previsioni del predetto D.L n. 50/17.
Le disposizioni di cui al citato articolo 32, comma 9, vanno quindi interpretate in maniera estensiva includendo, per analogia della ratio che ne è alla base, nel relativo ambito applicativo anche i percettori nel mese di giugno 2022 di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
Ai beneficiari nel mese di giugno 2022 dei trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità l’indennità è conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di alcuna domanda, con pagamento nel prossimo mese di dicembre.
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