Bonifico dall’estero: ritenuta automatica, salvo autocertificazione. La Commissione UE indaga
Pubblicato il 18 febbraio 2014
Fino a tutto gennaio 2014 c’era solo la segnalazione dell’intermediario, ma dal 1° febbraio - ex Regolamento UE n.
260/2012 - il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n.
167/1990 introduce una ritenuta del 20%, a titolo d’acconto, sui redditi di capitale e redditi
diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che
concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (consulta l'articolo
"Compilazione quadro RW, obbligo esteso al “titolare effettivo”").
Sono, pertanto, escluse le retribuzioni da lavoro o i proventi derivanti da una libera professione o da attività d'impresa.
Sul tema si segnala che il commissario alla fiscalità della Commissione
europea ha dichiarato l’interesse della Commissione sui possibili limiti
alla libera circolazione dei capitali della norma italiana.
Le banche operano, dunque, la ritenuta automatica sul trasferimento di denaro, se proveniente da un paese straniero e diretto verso un conto corrente italiano di persone fisiche.
Se le somme non hanno natura di compenso "reddituale" (non sono classificabili come redditi da capitale oppure come redditi diversi), l’onere della prova è a carico del contribuente.
L’agenzia delle Entrate ha spiegato la disposizione con il provvedimento
151663 del 18 dicembre 2013, prevedendo, a semplificare, che il prelievo possa non essere effettuato se il contribuente attesti, con autocertificazione in forma libera, che i flussi accreditati non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.
L’autocertificazione può anche preventivamente riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati, con la possibilità di dare specifiche indicazioni contrarie allorché il flusso abbia natura reddituale.
Il contribuente può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta
o applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello del prelievo. In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai
versamenti successivi. In alternativa alla richiesta all’intermediario, il contribuente può presentare all’Amministrazione finanziaria
istanza di rimborso.