Bond spazzatura a prova facilitata

Pubblicato il 21 febbraio 2009

Grazie alla sentenza del Tribunale di Milano, la n. 2047/2009 (vedi anche Punto&lex di ieri) il danno da Bond trash diventa a prova facilitata; infatti, i giudici milanesi hanno statuito che, una volta stabilito il conflitto di interessi, è irrilevante accertare il nesso di causalità fra la violazione dell'obbligo di astensione e il pregiudizio patito dal cliente per la perdita totale o parziale dell'investimento. Il divieto legale di fare operazioni in conflitto di interessi è di per sé elemento sufficiente per rendere la banca responsabile delle conseguenze della violazione della regola stessa. E questo, a prescindere da ogni valutazione sulla situazione di mercato. La sentenza milanese va in controtendenza rispetto all'orientamento della Cassazione, che si è espressa, invece, in termini di necessario rigoroso accertamento del nesso causale tra conflitto e inadeguatezza e danno per il risparmiatore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy