Grazie alla sentenza del Tribunale di Milano, la n. 2047/2009 (vedi anche Punto&lex di ieri) il danno da Bond trash diventa a prova facilitata; infatti, i giudici milanesi hanno statuito che, una volta stabilito il conflitto di interessi, è irrilevante accertare il nesso di causalità fra la violazione dell'obbligo di astensione e il pregiudizio patito dal cliente per la perdita totale o parziale dell'investimento. Il divieto legale di fare operazioni in conflitto di interessi è di per sé elemento sufficiente per rendere la banca responsabile delle conseguenze della violazione della regola stessa. E questo, a prescindere da ogni valutazione sulla situazione di mercato. La sentenza milanese va in controtendenza rispetto all'orientamento della Cassazione, che si è espressa, invece, in termini di necessario rigoroso accertamento del nesso causale tra conflitto e inadeguatezza e danno per il risparmiatore.
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