La Corte di cassazione, con sentenza n. 1376 del 26 gennaio 2016, ha accolto le ragioni di un investitore avverso la decisione di secondo grado che aveva statuito in merito ad una vicenda relativa all’acquisto di Bonds argentini.
Il ricorrente aveva lamentato di aver ricevuto, dalla banca negoziatrice dei titoli acquistati, informazioni solo parziali ed incomplete circa la pericolosità dell’investimento, non essendo stato informato né del relativo rapporto rendimento/rischio, né del rating assegnato all’emittente, né, infine, del fatto che questi non fosse uno Stato estero, bensì un ente territoriale ad esso facente capo. Per contro, gli era stato prospettato solo che la rischiosità dell’investimento sarebbe derivata dal fatto che l’Argentina era un Paese emergente.
Inoltre, a fronte di una propensione al rischio medio-bassa, l’istituto di credito si era limitato a segnalare, nell’ordine di acquisto, che l’operazione non appariva adeguata e che non avrebbe voluto eseguire l’ordine ma di essere stato indotto a farlo in virtù della volontà ribadita per iscritto dal cliente.
Sotto tale profilo, il risparmiatore si doleva del fatto che la Corte territoriale non avesse tenuto conto che l’esecuzione di detto ordine presupponeva, comunque, una compiuta ed adeguata informazione da parte della banca al cliente, in ordine alla non adeguatezza dell’operazione, dovendo, in mancanza, l’intermediaria astenersi dall’effettuare l’investimento.
Doglianze, queste, ritenute fondate dalla Suprema corte secondo la quale il quadro normativo in materia evidenzierebbe, senza ombra di dubbio, che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) convergano verso un fine unitario, quello, ossia, di segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
In relazione a questi motivi, dunque, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo eseme nel merito.
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