Bollo virtuale, dichiarazione al 31 marzo

Pubblicato il 02 febbraio 2013 Con la pubblicazione, in “Gazzetta Ufficiale” n. 26/2013, del Dpcm del 21 gennaio 2013, la presentazione della dichiarazione annuale (da parte di Poste italiane s.p.a., delle banche e degli altri enti e società finanziarie) - ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 642/1972 - degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale riferita all'anno 2012, slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2013.

In sede di liquidazione definitiva dell'imposta, spiega il decreto, gli uffici applicheranno sulle differenze di imposta da versare a titolo di conguaglio annuale a debito dovuto per l'anno 2012 la relativa maggiorazione (0,40% mensile) a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino alla data di effettivo pagamento del saldo dovuto per l'anno 2012.

Dunque, niente maggiorazione per chi paga prima del 1° marzo 2013.

Limitatamente all'anno 2013, resta fermo il pagamento della prima scadenza bimestrale al 28 febbraio 2013. La rata deve essere evidenziata nella dichiarazione annuale prorogata, allegando la quietanza di versamento. L'importo da versare corrisponde alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. Successivamente, l'importo della prima rata deve essere rideterminato a seguito della presentazione della dichiarazione annuale e la differenza tra l'importo determinato in via provvisoria e l'importo riliquidato deve essere imputata a debito o a credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali di pari importo effettuata dall'Ufficio dell'agenzia delle entrate.
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