Bollo virtuale con vademecum delle Entrate

Pubblicato il 15 aprile 2015

Con la circolare 16 del 14 aprile 2015, l'agenzia delle Entrate fornisce il vademecum sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale (articoli 15 e 15-bis del Dpr 642/1972), da effettuare tramite modello F24.

Gli interessati possono richiedere l’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale tramite una domanda (modello del provvedimento 14 novembre 2014) che va presentata - consegnata all’ufficio territorialmente competente oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - insieme a una dichiarazione che riporti il numero di atti che si stima saranno emessi o ricevuti nel corso dell’anno.

C'è anche la possibilità di rinuncia

Chi volesse rinunciare all’autorizzazione deve presentare una comunicazione, in via transitoria in forma cartacea fino al 31 dicembre 2015 e, poi, a partire dal 1° gennaio 2016 online.

Dovrà essere allegata una dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia.

Le precisazioni


Tra i chiarimenti:

- per omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione ex dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato;

- l’autorizzazione per l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo è concessa anche ai soggetti che nel corso del periodo d’imposta effettuano versamenti per un importo inferiore a 2.582,28 euro.

È possibile esercitare il ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale di conguaglio dell’imposta di bollo virtuale.

Competenza (generalmente in base al domicilio fiscale del contribuente):

- il rilascio del provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale in favore di uffici, enti statali e Camere di commercio compete alle direzioni regionali;

- la successiva liquidazione dell’imposta a carico dei citati soggetti attiene alle direzioni provinciali;

- le direzioni provinciali sono competenti sia per il rilascio dell’autorizzazione che per la successiva liquidazione dell’imposta per il resto dei contribuenti.

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