Con la circolare 16 del 14 aprile 2015, l'agenzia delle Entrate fornisce il vademecum sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale (articoli 15 e 15-bis del Dpr 642/1972), da effettuare tramite modello F24.
Gli interessati possono richiedere l’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale tramite una domanda (modello del provvedimento 14 novembre 2014) che va presentata - consegnata all’ufficio territorialmente competente oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - insieme a una dichiarazione che riporti il numero di atti che si stima saranno emessi o ricevuti nel corso dell’anno.
Chi volesse rinunciare all’autorizzazione deve presentare una comunicazione, in via transitoria in forma cartacea fino al 31 dicembre 2015 e, poi, a partire dal 1° gennaio 2016 online.
Dovrà essere allegata una dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia.
Tra i chiarimenti:
- per omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione ex dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato;
- l’autorizzazione per l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo è concessa anche ai soggetti che nel corso del periodo d’imposta effettuano versamenti per un importo inferiore a 2.582,28 euro.
È possibile esercitare il ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale di conguaglio dell’imposta di bollo virtuale.
Competenza (generalmente in base al domicilio fiscale del contribuente):
- il rilascio del provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale in favore di uffici, enti statali e Camere di commercio compete alle direzioni regionali;
- la successiva liquidazione dell’imposta a carico dei citati soggetti attiene alle direzioni provinciali;
- le direzioni provinciali sono competenti sia per il rilascio dell’autorizzazione che per la successiva liquidazione dell’imposta per il resto dei contribuenti.
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