La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 del 24 marzo 2006, ha accolto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia affermando l’illegittimità costituzionale del comma 111, dell’articolo 1, della Finanziaria 2005, che istituiva un fondo da 10milioni di euro destinato alle giovani coppie per un sostegno finanziario all’acquisto della prima casa di edilizia residenziale pubblica. La motivazione risiede nello sconfinamento nelle materie Regionali:“..si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale..”. Con uguale motivazione la Consulta ha dichiarato incostituzionale anche il comma 153, dell’articolo unico, della stessa Finanziaria, che istituiva, con 500mila euro del Fondo nazionale per le politiche sociali, un fondo per le politiche giovanili.
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