Bocciato il fondo prima casa

Pubblicato il 25 marzo 2006

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 del 24 marzo 2006, ha accolto il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia affermando l’illegittimità costituzionale del comma 111, dell’articolo 1, della Finanziaria 2005, che istituiva un fondo da 10milioni di euro destinato alle giovani coppie per un sostegno finanziario all’acquisto della prima casa di edilizia residenziale pubblica. La motivazione risiede nello sconfinamento nelle materie Regionali:“..si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale..”. Con uguale motivazione la Consulta ha dichiarato incostituzionale anche il comma 153, dell’articolo unico, della stessa Finanziaria, che istituiva, con 500mila euro del Fondo nazionale per le politiche sociali, un fondo per le politiche giovanili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy