I “blogs” non possono essere definiti testate editoriali telematiche, per cui non sono soggetti agli stessi adempimenti previsti per quest’ultime.
In particolare, per distinguere tra una testata giornalistica telematica da altre forme di manifestazione del pensiero presenti in rete (tra cui per l’appunto blog, ma anche newsletter, newsgroup, mailing list e social network), occorre avere riguardo ad alcuni parametri di tipo strutturale ed ad altri di tipo teleologico, quali ad esempio gli scopi della pubblicazione.
Nel giornale vero e proprio, anche telematico, la struttura è costituita dalla “testata” - quale elemento identificativo – e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni; mentre la finalità si concretizza con la raccolta, il commento e l’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia consapevolezza nella libera formazione della sua opinione.
Discorso diverso per i blogs, che secondo costante giurisprudenza, vengono per lo più qualificati come una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contente diversi argomenti ordinati cronologicamente, ma senza il requisito strutturale della periodicità delle pubblicazioni, né della loro “necessarietà” (nel senso che potrebbero cessare in qualsiasi momento, anche perché non effettuate da personale qualificato per l’attività pubblicistica).
Va da sé, dunque, che i blog non sono assoggettabili agli stessi incombenti della testata giornalistica, ancorché telematica, quali ad esempio l'obbligo di registrazione, la guida ad opera di un direttore responsabile - giornalista professionista o pubblicista; obblighi funzionali, da un lato, ad individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, e, d’altro lato, a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali.
Tutto questo è stato chiarito dal Tar per il Lazio, Sezione terza, respingendo l’istanza del Codacons, che denunciava come un noto blog sulla Capitale, non risultasse iscritto nel Registro degli Operatori della Comunicazione (con i conseguenti obblighi), né fosse abbastanza trasparente e monitorato.
Obbligo di iscrizione che, per l'appunto, non sussiste secondo i giudici amministrativi - con sentenza n. 9841 del 20 settembre 2017 – essendo il blog in contestazione, non una testata giornalistica, ma semplicemente uno spazio virtuale in cui chiunque lo desideri, può esprimere la propria opinione in merito a questioni e problematiche che riguardano la Città di Roma.
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