Ancora un richiamo da parte del Garante della privacy alle società che utilizzano sistemi automatizzati per inviare messaggi pubblicitari e promozionali via fax, e-mail, sms senza aver prima acquisito il consenso informato e specifico dei destinatari.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato, nella newsletter del 17 novembre 2009, n. 331 che l’inviso uso di inviare fax contenenti messaggi promozionali estraendo i numeri telefonici dagli elenchi categorici o di albi non è consentito liberamente dovendo comunque ottenere prima il consenso informato, ai sensi dell’art. 130 del Codice della privacy. Trasgredendo tale regola, aggiunge ancora il Garante, si va incontro a sanzioni penali oltre che ad una multa da 30.000 a 180.000 euro.
Nella medesima newsletter è stato precisato che sui certificati medici legali dei dipendenti sieropositivi non è consentito indicare nessuna patologia sofferta; la sola informazione che può essere indicata è l’idoneità o meno al servizio.
Infine nelle delibere pubblicate nei siti della amministrazioni comunali non è consentito riportare il nome, il cognome e l'indicazione dello stato di salute o della condizione di indigenza dei beneficiari di contributi sociali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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