Black list. La prova per la disapplicazione della normativa Cfc va presentata ogni anno

Pubblicato il 26 aprile 2011 Ai sensi degli articoli 167 e 168 del Tuir, le società controllate estere possono richiedere la disapplicazione della disciplina delle Cfc attraverso la dimostrazione dell’esimente dell’effettività della struttura e del radicamento economico dell’attività nel territorio di insediamento. A tal proposito, si ricorda che l’interpello per la disapplicazione della normativa in questione dovrà essere presentato entro il prossimo 1° giugno. 

E' stato chiesto all’agenzia delle Entrate se anche le società black list che svolgono una delle tre attività previste dall’articolo 167 del Tuir (comma 5) possono richiedere l’applicazione dell’esimente dell’effettività in sede di interpello. Le attività che devono essere svolte dalla black list sono appunto quelle richiamate al comma 5 e cioè: gestione, detenzione di titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; cessione o concessione in uso di diritti immateriali o proprietà industriali; prestazioni di servizi infragruppo, compresi i servizi finanziari.

La normativa dice che la dimostrazione della disponibilità di una struttura organizzativa in loco e del radicamento commerciale dell’attività svolta nello stesso territorio è fornita dal fatto che i proventi della società non residente provengono per più del 50% dallo svolgimento delle suddette tre tipologie di attività. In aggiunta a tutto ciò, le Entrate hanno ampliato il perimetro di applicazione della normativa estendendo il concetto di prestazione di servizi resi a favore delle società consociate anche alle attività di commercializzazione e lavorazione.

Questa interpretazione, però, ha destato alcune perplessità soprattutto con riferimento alla tipologia delle attività di prestazioni di servizi riferita alle società black list. Infatti, trattandosi di un’interpretazione piuttosto generica – dato che si riferisce sia alle attività di compravendita di merci e prodotti finiti che a quelle di lavorazione degli stessi prodotti – vi è il rischio di far rientrare nell’ambito di applicazione della presunzione la maggior parte delle società.
 
Per tale motivo, in sede di interpello, se le attività svolte dalle società (anche se black list) rientrano nel perimetro della presunzione si dovrà dimostrare la ripartizione dei proventi totali tra società terze e quelle appartenenti al gruppo. Seguono due possibili scenari:
 
- se il limite del 50% dei proventi è superato si dovrà dimostrare l’assenza di intenti elusivi connessi con l’insediamento all’estero delle proprie controllate;
- se, invece, il limite del 50% dei proventi non è superato si potrà dimostrare con istanza di interpello l’esimente dell’effettività del radicamento per richiedere la disapplicazione della normativa Cfc.

Nel caso di società black list, la prova del superamento della soglia del 50% dei proventi deve essere offerta ogni anno a cura dello stesso contribuente.
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