Bilancio. IFRS 9 per bonus Cura Italia e Rilancio

Pubblicato il 07 gennaio 2021

Indicazioni sul trattamento contabile a cui assoggettare i crediti d’imposta legati ai Decreti Cura Italia e Rilancio acquisiti dalle imprese provengono da un documento di Banca d’Italia, Consob e Ivass.

I decreti legge n. 18/2020 (Cura Italia) e n. 34/2020 (Rilancio) hanno previsto misure fiscali agevolative connesse sia con spese per investimenti (come eco e sismabonus, 110%) sia con spese correnti (come canoni di locazione di locali ad uso non abitativo). Tali crediti sono normalmente utilizzabili in compensazione ma, in alcuni casi, è possibile fruirne tramite sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore ed anche cederli a terzi acquirenti.

Poiché tali agevolazioni hanno destato particolare attenzione da parte degli operatori, Banca d’Italia, Consob e Ivass hanno stilato il documento n. 9 del 5 gennaio 2021, al fine di assicurare che il trattamento contabile di tali crediti d’imposta oggetto di acquisizione sia definito nel rispetto delle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Si fa presente che, una volta acquisiti, la particolarità dei crediti non consente di riportali ad uno specifico principio contabile internazionale.

In questi casi è doveroso rifarsi a quanto previsto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” quando si è di fronte ad una fattispecie non esplicitamente trattata da un principio contabile IAS/IFRS. In questi casi, viene richiesto che venga definito un trattamento contabile (accounting policy) che sia idoneo a fornire un’informativa rilevante e attendibile.

In particolare, il paragrafo 10 dello IAS 8 prevede che “In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e b) attendibile…”.

Crediti d’imposta acquisiti. Applicabile l’IFRS 9

Tenendo conto di tutte le caratteristiche dei suddetti crediti acquisti, emerge come essi siano assimilabili ad un’attività finanziaria, in quanto possono essere utilizzati per compensare un debito usualmente estinto in denaro (debiti di imposta), nonché essere scambiati con altre attività finanziarie a condizioni che possono essere potenzialmente favorevoli all’ente ed inquadrabili in un business model.

Per questi motivi, si ritiene che un modello contabile basato sull’IFRS 9 sia l’accounting policy più idonea a fornire un’informativa rilevante e attendibile, come richiede lo IAS 8 paragrafo 10.

Quindi, il prezzo di acquisto dei crediti fiscali dovrà scontare: a) il valore temporale del denaro e b) la capacità di utilizzarlo entro la relativa scadenza temporale. Tale prezzo dovrà soddisfare la condizione dell'Ifrs 9 secondo cui le attività e le passività finanziarie vanno inizialmente rilevate al fair value ed essere assimilato, nella gerarchia del fair value prevista dall'Ifrs 13, a un fair value di livello 3, non essendoci al momento mercati attivi né operazioni comparabili.

Per quanto riguarda la valutazione successiva delle attività finanziarie al costo ammortizzato, dovrà considerarsi il valore temporale del denaro; l'utilizzo di un tasso d'interesse effettivo; i flussi di utilizzo del credito d'imposta tramite le compensazioni.

Per calcolare il tasso di interesse effettivo, sarà necessario stimare le compensazioni attese tenendo conto di tutti i termini relativi al credito d’imposta, compreso il fatto che il credito d’imposta non utilizzato in ciascun periodo di compensazione sarà perso.

In relazione alla presentazione in bilancio, tali crediti dovranno essere inseriti nelle “altre attività” dello stato patrimoniale, in linea con i paragrafi 54 e 55 dello IAS 1.

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