Bilancio 2014: novità
Pubblicato il 30 aprile 2015
Bonus Ace,
principi contabili, nota integrativa XBRL
La
redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio è
uno degli
appuntamenti a cui ogni anno sono chiamate le società di capitali, le
quali si
devono confrontare con le varie norme civilistiche e fiscali da seguire
nella
redazione del documento. Per l’esercizio 2014 non
mancano le novità di
cui tenere conto e che partono anche dalle modifiche ed aggiornamenti
apportati
dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ai principi
contabili (1).
Oltre
alle novità previste con la revisione dei principi contabili, devono
essere
considerate le disposizioni fiscali, che influenzano il calcolo
dell’Ires e
dell’Irap da iscrivere nel conto economico.
Ad
esempio, occorre tenere presente due norme in particolare, l’Ace (Aiuto
alla
crescita economica) e il bonus per gli investimenti in macchinari della
tabella
Ateco divisione 28 (2).
Altre
novità
riguardano le società in perdita sistematica, le
quali verificano la
posizione anziché su tre su cinque esercizi.
Le
perdite ripetute, inoltre,
influenzano il bilancio anche per aspetti diversi da quelli fiscali:
per
evitare responsabilità civilistiche deve essere attentamente monitorato
il
patrimonio netto e il criterio di continuità.
Quest’anno
si segnala, inoltre, la nota integrativa nel
formato standardizzato Xbrl;
il bilancio 2014 sarà il banco di prova dell'estensione nel formato
XBRL.
La nota integrativa, oltre ai dati numerici, contiene un insieme di
informazioni che si devono conciliare con un formato nato per rendere
facilmente acquisibili e confrontabili i dati contenuti nei prospetti
del
bilancio.
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(1)
L’OIC ha pubblicato nel corso del 2014, dopo un processo di
ammodernamento, la versione definitiva di 19 nuovi principi contabili
nazionali
applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, cui si
aggiunge
l’OIC 24 pubblicato nel mese di gennaio 2015 relativo alle
immobilizzazioni
immateriali.
(2)
In entrambi i casi, vi è l’attribuzione di un credito di
imposta che deve essere contabilizzato per competenza.
L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO
L'assemblea
che dovrà approvare
il bilancio (articolo 2364 c.c., richiamato, per le Srl,
dall’articolo
2478-bis) deve essere convocata entro 120 giorni
dalla chiusura
dell’esercizio, oppure oltre tale termine (ma comunque entro 180
giorni,
se lo statuto lo consente) per le società che devono redigere
il bilancio
consolidato o se vi sono particolari esigenze che
derivano dalla
struttura e dall’oggetto della società.
La mancata
convocazione
nei termini di legge, da parte degli amministratori, espone gli stessi (e
i
sindaci se non hanno adottato gli opportuni provvedimenti)
alle seguenti conseguenze
(3):
- è prevista una sanzione
amministrativa (articolo 2631 c.c.) da 1.032 a 6.197 euro, se
la convocazione non avviene nei termini previsti
dalla legge o dallo statuto;
- esposizione
degli amministratori all'azione di responsabilità da
parte dei soci o dei terzi che possano aver subito un danno
per tale omissione.
Osserva
-
Una volta convocata, l’assemblea potrebbe costituirsi validamente,
riunirsi e deliberare sul bilancio anche oltre il termine
di legge, senza che ciò esponga gli amministratori ad alcuna
contestazione. |
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(3)
La
mancata approvazione per inerzia dell’assemblea può essere causa di
scioglimento della società.
PRESENZA
DI UNA GESTIONE COMPLESSA
In
presenza di determinate
circostanze, gli statuti delle società possono attribuire agli
amministratori
la possibilità di rinviare la convocazione
dell’assemblea di bilancio
oltre l’ordinario termine di 120 giorni.
- Una prima
ipotesi di rinvio del termine di convocazione, a norma dell’articolo
2364 c.c., riguarda le società che redigono il bilancio
consolidato.
- Un'altra
ipotesi di prolungamento della data di approvazione del bilancio è data
dalla presenza di “particolari esigenze relative alla
struttura e all’oggetto della società”.
Il
differimento potrà in particolare avvenire
quando l’organizzazione con cui l’impresa svolge l’attività risulta complessa
(4), rendendo così elaborata e ritardata la formazione del
bilancio.
Il
prolungamento della data di approvazione
del bilancio può anche avvenire quando sono in atto interventi di riorganizzazione
aziendale (fusioni, scissioni, cessioni o
conferimenti di azienda)
che interessano anche la struttura amministrativa e contabile della
società.
Una
ulteriore ipotesi è quella delle società
che hanno adottato il sistema di tassazione consolidata (5),
o quella
delle società potenzialmente di comodo (non
operative o in perdita
sistematica) che avendo inoltrato l’istanza di interpello
disapplicativo,
alla data prevista per la redazione del progetto di bilancio, sono
ancora in
attesa dell’esito (6) della richiesta.
Nota
bene – E' compito
degli amministratori accertare l’esistenza dei motivi che consentono il
differimento, gli stessi devono segnalare le ragioni della dilazione
nella relazione sulla gestione. Se tale documento non viene predisposto
(bilancio in forma abbreviata), l’indicazione deve
andare nella nota integrativa. |
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(4)
Possono
essere interessate dalla possibilità di rinvio, le società dotate di
sedi
operative distaccate, dotate di autonomia gestionale e contabile.
(5)
La
necessità di rilevare nei bilanci delle diverse società del gruppo i
componenti
reddituali conseguenti alla regolazione del trasferimento delle
posizioni richiede
un allungamento della tempistica.
(6)
Esito necessario per stanziare
correttamente le imposte.
LA
REVISIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
I principi
contabili nazionali sono stati oggetto di un importante processo
di revisione, conclusosi lo scorso gennaio, con l’emanazione
del nuovo OIC 24, dedicato alle Immobilizzazioni
immateriali.
Le
novità introdotte potrebbero pertanto richiedere degli “aggiustamenti”
nelle poste di bilancio che potrebbero causare qualche difficoltà nella
redazione del documento.
Questo
potrebbe essere un ulteriore motivo per far posticipare il termine (180
giorni) per l’approvazione del bilancio 2014 (7) da parte
dell’assemblea dei soci.
Per
poter beneficiare di questo “slittamento” nei termini, è tuttavia
necessario, oltre a rispettare le specifiche condizioni, porre in
essere gli adempimenti richiesti dalla norma.
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(7)
Cosi si è pronunciato il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, che ha chiarito che, nel rispetto di specifiche
condizioni, la revisione dei principi contabili nazionali può portare
al differimento dei termini per l’approvazione del bilancio.
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Le difficoltà con cui si
confrontano gli amministratori (ed i professionisti) sono molteplici e
dipendono in larga misura dalla tipologia dell'impresa, dalle
dimensioni, e
dalla sua struttura. Ad esempio in alcune società (di
produzione o commercio)
un ruolo fondamentale è svolto dalla determinazione del valore del
magazzino
che richiede inventari aggiornati e valorizzazione dei beni
inventariati (anche
questa operazione può rientrare tra le particolari esigenze
che
giustificano l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla
chiusura
dell’esercizio).
Novità per la
chiusura dei bilancio 2014
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Bonus
macchinari
L’art.
18 del D.L. n. 91/2014 - Decreto
competitività - ha introdotto un bonus che si realizza in un credito
d’imposta
utilizzabile in compensazione nel modello F24, per l’acquisto di beni
strumentali. Per tali investimenti, nuovi, effettuati tra il 25 giugno
e il 31
dicembre 2014, spetta un credito di imposta utilizzabile in
tre rate annuali
negli esercizi 2016, 2017, 2018.
- Il credito è pari
al 15% dell’eccedenza degli investimenti agevolati rispetto
alla media dei cinque esercizi precedenti, non
considerando l’anno con investimenti più elevati.
- Non sono
agevolati gli acquisti di costo unitario inferiore a 10.000
euro.
- Il credito va
iscritto nel bilancio 2014 nelle imposte attive
(Voce22), trattandosi, di fatto, di una riduzione del carico
fiscale.
Il
beneficio
ACE
Il
calcolo della deduzione ACE per
il 2014 si effettua applicando, agli incrementi patrimoniali
accumulati al
31 dicembre 2014, il nuovo coefficiente del 4%.
- Se la deduzione
Ace dell’esercizio, sommata a quella riportata da esercizi precedenti,
supera il reddito complessivo, si può trasformare l’eccedenza
in un credito di imposta, pari al 27,5% (o alla aliquota
Irpef) utilizzabile per l’Irap in cinque rate annuali.
- Se la decisione
per la conversione viene presa entro la data di formazione del
bilancio, il credito e il corrispondente provento fiscale vanno
iscritti nel bilancio 2014.
Società
di
comodo
Il
numero di esercizi di perdita
fiscale, per essere considerate società di comodo, passa da tre a cinque
anni.
- Per il 2014,
sono considerate di comodo le società che hanno realizzato nel
quinquennio 2009-2013 cinque esercizi in
perdita fiscale, o quattro esercizi in perdita e un
esercizio con reddito inferiore al minimo previsto per gli
enti non operativi.
L’esistenza
di situazioni di disapplicazione
automatica può essere verificata in uno dei cinque esercizi
di osservazione
Nuovi
principi contabili
Una
considerevole influenza sul
bilancio 2014 è data dall’approvazione di nuovi principi
contabili, ad
esempio dell'OIC 9, dedicato alle svalutazioni delle
immobilizzazioni e
dalla revisione dell'OIC 15 sulla svalutazione dei
crediti.
Il
primo, oltre a contenere
specifiche tecniche per la quantificazione delle immobilizzazioni,
impone un
controllo periodico sul valore delle stesse, ovvero, sul
confronto tra il
maggiore tra valore equo e valore d’uso del bene, così da determinarne
il
valore recuperabile che, se inferiore a quello contabile, obbliga alla
svalutazione dell’immobilizzazione.
Sulla svalutazione
dei crediti,
l’OIC 15 precisa in quali casi ciò sia possibile, e cioè, in linea di
massima,
quando il credito è prescritto o è stato ceduto a terzi trasferendo ad
essi
tutti i rischi correlati.
Le perdite
civilistiche e fiscali nel bilancio
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Le perdite civilistiche e fiscali
sono fenomeni non necessariamente concomitanti, anche se le
interrelazioni non
mancano.
Le perdite
civilistiche
rilevano soprattutto per la continuità aziendale e il depauperamento
del
patrimonio della società, con la conseguenza che i soci sono chiamati a
decisioni importanti qualora vengano superati determinati limiti (8) (riduzione
capitale).
Le perdite
fiscali sono
riportabili a nuovo dai soggetti Ires in base all’articolo 84
Tuir,
secondo un meccanismo che è stato, da ultimo, modificato dal D.L.n. 98/2011.
Tali
importi assumono rilevanza
nel bilancio, perché costituiscono una delle cause di innesco della
fiscalità
differita attiva, ossia delle imposte anticipate.
Secondo il principio
contabile OIC 25 (modificato rispetto alla
versione precedente),
il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito
verso
l’erario, ma di un beneficio futuro di incerta
realizzazione, dato
che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri
redditi
imponibili.
La
società deve valutare al
termine di ogni esercizio se esiste una ragionevole certezza che una
perdita
fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.
Il
beneficio connesso a una
perdita fiscale è rilevato solo se sussiste una ragionevole certezza
del loro
futuro recupero, ovvero quando:
- esiste una
proiezione dei risultati fiscali della società per un ragionevole
periodo di tempo (generalmente cinque anni) in base alla quale si
prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le
perdite fiscali;
- vi sono imposte
differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per
coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in un
limitato numero di esercizi successivi.
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(8)
In
particolare assume rilevanza quando si è in presenza di una perdita che
va ad
intaccare il capitale sociale per oltre 1/3, portandolo al di sotto del
minimo,
e determinando la necessità di interventi volti ad esempio al suo
ripristino.
ACE – Aiuto
alla crescita economia
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L’ACE (Aiuto alla Crescita
Economica), introdotto dal D.L. n. 201/2011, è una
agevolazione volta a
rafforzare il sistema produttivo con un credito d’imposta
pari al
rendimento nozionale degli utili reinvestiti nell’impresa o degli
apporti a
titolo di capitale proprio, effettuati a partire dall’esercizio 2011 da
parte
di società di persone o di capitali.
Le novità
in materia di ACE
che interessano l'esercizio 2014, e che influenzano il calcolo
dell’Ires,
riguardano la quantificazione della deduzione,
in quanto il
coefficiente da utilizzare cresce dal 3% al 4% come
previsto dalla legge
n. 147/2013.
La
nuova percentuale
si applica all’intera base ACE esistente al 31 dicembre,
compresi quindi
gli incrementi di capitale realizzati in anni precedenti, a partire
comunque
dal 2011, al netto delle riduzioni e delle sterilizzazioni antielusive.
Se
vi sono deduzioni
che superano il reddito imponibile, è
stata introdotta (art. 19,
D.L. n. 91/2014), con decorrenza dall’esercizio 2014, la
possibilità di “convertire”
le eccedenze in crediti di imposta da portare a riduzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La
conversione si effettua applicando alla eccedenza Ace le aliquote di
imposta
Irpef o Ires.
Osserva - Le
istruzioni al modello Unico (quadro RS, campo RS 113 colonna
14 – Eccedenza trasformata in credito Irap) indicano che è
possibile convertire in crediti l’intera eccedenza non utilizzata.
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Il
credito d'imposta può essere
utilizzato in cinque quote costanti per il pagamento dell’Irap
e nel
bilancio andrà contabilizzato nella voce C.II.4-bis dello stato
patrimoniale,
avendo come contropartita la voce 22 del conto economico.
L’iscrizione
del credito
rappresenta una modalità di utilizzo di una deduzione Ires che, in caso
di
mancata conversione, avrebbe generato minori imposte correnti (in anni
successivi), ovvero l’iscrizione di imposte differite attive.
Va
accolto nella voce 22 l’intero
ammontare derivante dalla conversione, anche se in parte riferito a
deduzioni
Ace sorte in esercizi precedenti e riportate a nuovo per incapienza del
reddito.
Nota
bene - Il credito
derivante dalla trasformazione delle eccedenze Ace 2014 (che
risulterà dal modello Unico 2015) andrà iscritto nel bilancio
al 31.12.2014 a condizione che la scelta circa la conversione sia già
stata presa al momento di redazione del progetto di bilancio. Il
credito verrà scomposto una parte con scadenza entro 12 mesi (un
quinto), e una parte con scadenza oltre 12 mesi (quattro quinti).
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Trattandosi di fatto di una riduzione
delle imposte correnti (Ires) che viene utilizzata mediante
compensazione
con altri tributi (Irap), il “provento” non sarà imponibile. Verrà
operata, pertanto, una corrispondente variazione nella dichiarazione
dei
redditi relativa all’esercizio di iscrizione.
L'articolo 18, del D.L. n.
91/2014, prevede per i titolari d'impresa un incentivo per
l’acquisto di
beni strumentali nuovi.
Agevolate
sono: ditte
individuali, società di persone, società di capitali, cooperative. Sono
esclusi
i lavoratori autonomi.
L’agevolazione
è rivolta alle
imprese attive al 25 giugno 2014, ed è riconosciuta
per gli
investimenti:
- di importo
superiore ad 10.000 euro (per singolo bene);
- effettuati dal
25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;
- effettuati per
l’acquisto di beni nuovi strumentali compresi nella divisione
28 della tabella Ateco 2007;
- effettuati in
strutture ubicate in Italia.
Il
beneficio fiscale prevede un credito
d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza
rispetto
alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati
nei 5 periodi
d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo
della media il
periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per
calcolare il credito del 15%,
occorre principalmente valorizzare gli investimenti
del semestre
agevolato.
I beni
devono essere citati nella
tabella 28-Ateco, ma entrano nel bonus anche beni di voci differenti,
utilizzati per il funzionamento di cespiti che sono invece compresi,
purché si
tratti di dotazioni ordinarie ed indispensabili di questi ultimi.
Restano
esclusi
gli investimenti aventi un costo inferiore a 10 mila euro.
Vanno
cumulati (9), per il
confronto con la soglia, tutti i beni non suscettibili di autonoma
utilizzazione, nonché quelli che, pur se autonomamente impiegabili,
costituiscono una dotazione necessaria di macchinari complessi.
Nel
calcolo degli investimenti,
bisogna prestare attenzione al criterio di
competenza per il sostenimento
dei costi.
- Per
gli acquisti è necessario che
il bene risulti consegnato (o spedito) dal fornitore entro il 31
dicembre 2014, anche se pagato ed entrato in funzione nel
2015.
- Per
le acquisizioni in appalto occorre l’ultimazione
della prestazione (non rileva l’entrata in funzione o il pagamento)
all’interno del periodo agevolato, anche se l’appalto era stato avviato
prima del 25 giugno 2014.
Un
altro passaggio è il
calcolo della media di analoghi investimenti (beni
nuovi della voce 28 e
con costo unitario superiore a 10.000 euro) effettuati negli
esercizi
2009-2013 (10).
Nel
conteggio degli investimenti
come in quello della media, non dovrebbero rilevare eventuali
disinvestimenti.
Nel
bilancio 2014, il credito
(del 15%) andrà iscritto nei crediti
tributari dell’attivo
circolante, in contropartita della voce 22 (proventi per imposte
attive).
Tale
provento non è tassabile,
né ai fini Ires né ai fini Irap, e occorrerà eseguire una variazione
in
diminuzione in Unico.
Il
credito è utilizzabile in
compensazione in tre rate nel 2016, 2017 e 2018.
Nel bilancio in fase di
chiusura andrà esposto tra gli importi esigibili oltre l’esercizio
successivo.
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(9)
Se si
acquista un apparecchio di costo pari a 8.000 euro (sotto soglia), che
è
indispensabile per far funzionare un macchinario (che costa 50.000
euro) che è
compreso nella voce 28, tutto il costo di 58.000 euro sarà detassabile.
(10)
Nel
calcolo si esclude l’anno con valore di investimenti più elevato.
Società in
perdita sistematica (Impatto OIC 15 e OIC 16)
|
Dal 2014, le società in perdita
per 5 periodi d’imposta consecutivi (prima
erano 3) o con 4
periodi d’imposta in perdita (prima erano 2)
e uno con reddito
inferiore a quello minimo per le società di comodo (test nel
quinquennio
2009-2013, per il 2014), sono considerate non operative
a decorrere dal
successivo sesto periodo d’imposta (cioè dal 2014).
Chi
aveva assunto la qualifica
“di comodo” nel 2014, considerando le vecchie regole che richiedevano
il test
nel triennio 2011-2013, può ritornare operativo applicando
le nuove
regole che consentono la verifica sul quinquennio 2009-2013.
Impatto
dell' OIC 15 (Crediti)
La
legge n. 724/1995
prevede alcune cause di esclusione
dall’applicazione della disciplina
delle società di comodo.
L’Agenzia
delle Entrate ha
inoltre individuato ulteriori cause di disapplicazione
che operano
distintamente per le diverse fattispecie (provvedimenti n.23681 del 14febbraio 2008, per quanto riguarda le società non operative, e n. 87956dell’11giugno 2012, per le società in perdita sistematica).
L’innalzamento
da tre a cinque
anni del periodo di osservazione consentirà a queste ultime di
beneficiare di
un orizzonte temporale più ampio per la verifica di una causa di disapplicazione
automatica.
Tra
le situazioni di disapplicazione
rientrano anche le “società che conseguono un margine
operativo lordo positivo”.
Per margine operativo lordo
si intende la
differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla
lettere A) e
B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tal fine i costi della
produzione rilevano
al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed
accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).
Il
nuovo principio contabile OIC
15 ha confermato che gli “accantonamenti e le
svalutazioni dei crediti
commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante” vanno
classificati
nella voce B.10.d del conto economico (“svalutazioni dei
crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide”).
Le
perdite su crediti che non
derivano da valutazioni (derivanti ad es. da una sentenza
giudiziale a
sfavore, da una transazione o dalla prescrizione) si
classificano, invece,
nella voce B.14 del Conto economico (oneri diversi di gestione),
dopo
aver utilizzato l’eventuale fondo svalutazione crediti residuo.
Per
la causa
di disapplicazione per le società in perdita sistematica, il MOL (margine
operativo lordo) è maggiore
se un credito viene svalutato, al posto di essere portato a
perdita, nel
rispetto delle condizioni previste dall’ OIC 15.
OIC
16 –
Immobilizzazioni immateriali
Il
nuovo principio contabile OIC
16 prevede, dai bilanci chiusi a partire dal dicembre 2014,
che tutte le
immobilizzazioni materiali siano riclassificate
nell’attivo circolante “nel
momento in cui sono destinate all’alienazione”.
La
destinazione alla vendita
deve essere motivata e documentata, la
riclassificazione è possibile
solo se l’immobilizzazione è vendibile alle condizioni attuali, e la
vendita
appare “altamente probabile” alla luce delle iniziative
intraprese,
del prezzo previsto e delle condizioni di
mercato.
Questa
riclassificazione
contabile avviene con l’eliminazione del costo storico del cespite e
del
relativo fondo ammortamento e con l’emersione a fine anno della
rimanenza
finale di magazzino. Può generare a conto economico una perdita netta,
se il
valore di realizzazione è inferiore al residuo da ammortizzare, ovvero
un
provento, nel caso contrario.
Se la
destinazione è avvenuta il
1° gennaio 2014, fiscalmente il loro valore non influenzerà
più il
calcolo dell’eventuale reddito minimo dell’eventuale società
non operativa.
Già dal primo anno di riclassificazione, inoltre, caleranno anche i
ricavi
presunti, in quanto il valore di questi nuovi beni-merce non
verrà
considerato tra le immobilizzazioni dell’ultimo anno, ai fini
del calcolo
della media triennale dei cespiti, necessaria per determinare i ricavi
presunti
del test di operatività.
Il
provento della cessione andrà
classificato tra i ricavi ordinari delle voci A.1 o A.5, migliorando il
test
sull’operatività, in quanto aumenteranno i ricavi effettivi.
La nota
integrativa in XBRL
|
Per il 2015, i bilanci chiusi al
31.12.2014 e depositati nel registro delle imprese a partire dal 3
marzo 2015,
devono essere conformi alla nuova tassonomia (11)
che comprende in un
unico file (formato
XBRL), tutto il bilancio d’esercizio, compresa
la nota
integrativa (2). Per rendere coerenti Stato patrimoniale e il
Conto
economico con la parte tabellare della Nota integrativa, sono state
introdotte
diverse modifiche nei prospetti contabili, e anche la stessa Nota è
stata
oggetto di innovazioni, per adattarla al nuovo formato, scegliendo
l’esposizione tabellare per gran parte delle informazioni accolte.
Nella
“nuova” nota integrativa,
in linea con quanto disposto da nuovo OIC 12, le informazioni sono
esposte
secondo l’ordine delle relative voci negli schemi di stato patrimoniale
e conto
economico.
Vi sono
cinque sezioni:
- una parte
iniziale descrittiva, liberamente compilabile, dove si possono
indicare, fra l’altro, anche i criteri contabili adottati;
- la sezione
dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti sulle voci dello
stato patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti d’ordine;
- la parte
riferita al conto economico;
- una
sezione relativa alle altre informazioni di varia natura;
- la
parte finale, dove verranno poste le conclusioni e
i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio, e dove
verrà (in un apposito spazio) redatta la dichiarazione di
conformità per il deposito presso il Registro delle Imprese.
Osserva - La nota è
composta da numerose tabelle che rispondono alla necessità di dover far
fronte a tutte le possibili casistiche aziendali (si potranno
naturalmente compilare le tabelle che interessano).
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(11)
Sono
escluse dall’obbligo di adozione le società quotate,
quelle che adottano
i principi contabili internazionali e le società da queste controllate
o
incluse nel loro consolidato.
(12)
Si è, infatti,
concluso il periodo biennale di
sperimentazione e l’intero bilancio può essere ora
elaborato secondo la
tassonomia XBRL.
Quadro Normativo
|
-
Artt. 2631, 2364, 2482 bis/ter, 248 bis, C.C.
- D.P.R. n. 917/86 (TUIR)
- D.L. n. 98/2011
-
D.L. n. 201/2011
-
Provvedimento Agenzia Entrate 11 giugno 2012
- Legge n. 147/2013
- D.L. n. 91/2014, art. 18
-
Organismo italiano di contabilità OIC 15 – 16
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