Bilanci ad alta responsabilità

Pubblicato il 21 febbraio 2009 La Finanziaria 2008 ha aumentato le responsabilità civili, penali e anche tributarie per i sindaci, amministratori e dirigenti preposti alla predisposizione dei bilanci, sia nelle aziende quotate che nelle non quotate. A tutto ciò si devono aggiungere i maggiori controlli che sono stati introdotti dalla manovra d’estate (Dl 112/08) e dal recepimento delle direttive europee. Dunque, il 2009 sarà un anno orribile da questo punto di vista, in quanto nessun limite sarà previsto per la responsabilità civile e, inoltre, verrà applicata per la prima volta la sanzione tributaria, fino al 30% del compenso pattuito. Aumentano anche i controlli: il collegio sindacale, nell’esercizio delle sue funzioni, avrà maggiori doveri e in caso di inadempimento potrà vedersi contestata una responsabilità verso società, terzi e, dalla Finanziaria 2008, anche verso il Fisco. Il Collegio sindacale sarà poi soggetto anche a una responsabilità penale. Oltre alle responsabilità civili previste dall’articolo 2407 del Codice civile, i sindaci sono anche responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Questo obbligo di segretezza discende dai poteri di ispezione e informazione attributi al collegio. La responsabilità si estende anche ai fatti e alle omissioni degli amministratori se questi fatti o omissioni potevano essere evitati con la vigilanza dei sindaci in conformità degli obblighi della loro carica. Nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato anche del controllo contabile, aumentano i doveri e il campo di responsabilità dei membri. Dal punto di vista penale, a carico dei sindaci grava la responsabilità nei casi di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, e falsità nelle relazioni o comunicazioni, se incaricati anche del controllo contabile. In queste ipotesi è prevista una pena pari all’arresto fino a 2 anni per i reati di false comunicazioni sociali, la reclusione da sei mesi a tre anni se le false comunicazioni hanno recato danni alle società, soci e creditori o l’arresto fino ad un anno per il reato di falsità nelle relazioni.
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