La contabilizzazione delle imposte nei due nuovi istituti fiscali del consolidato e della trasparenza è ospite del Documento interpretativo n. 2, approvato ieri dall’Organismo italiano di contabilità (in sigla Oic). Il documento interpreta il Principio contabile n. 25 delle imposte sul reddito, facendole “entrare” nel bilancio per trasparenza.
Con il contratto di consolidamento fiscale è consentita la stipula di accordi (di diverso tenore, a seconda che si tratti di società con azionista di controllo, a socio unico, a diffusa base azionaria ovvero con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici) che siano in grado di prevedere la ripartizione degli eventuali benefici d’ordine fiscale, economico e finanziario.
Questa stessa autonomia negoziale delle parti è rintracciabile nella trasparenza fiscale, nel pieno rispetto, in sede applicativa dell’uno o dell’altro istituto, del Codice civile e delle norme di direzione e coordinamento di società (articolo .c.). La società trasparente evidenzia in bilancio le imposte correnti e, in contropartita, il debito verso i soci. Nella nota integrativa vanno commentati gli effetti dell’adesione al regime di trasparenza, distinguendo quelli derivanti dalla fiscalità propria, corrente e differita. Se il contratto di consolidamento prevede che le imposte restino a carico del socio, l’onere fiscale della società è pari a zero, poiché all’Ires di competenza si contrappone un provento. Il socio si comporta di conseguenza. Il trasferimento di una perdita d’esercizio comporta in capo alla società trasparente la rilevazione delle imposte anticipate e del credito verso i soci o la non rilevazione contabile, se il socio non realizza pagamenti. In ogni caso, la nota integrativa deve illustrare il comportamento seguito.
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