Biglietti aerei. L’assicurazione è facoltativa

Pubblicato il 20 luglio 2012 I giudici europei della Corte di giustizia, con sentenza pronunciata il 19 luglio 2012 sulla causa C-112/11, hanno precisato come, nell’ambito della vendita di viaggi aerei, l'assicurazione sull'annullamento del viaggio medesimo deve essere considerata alla stregua di un "supplemento opzionale" ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

La stessa deve essere, quindi, formalmente scelta dall’acquirente attraverso l'operazione esplicita di accettazione denominata “opt-in” non potendo, viceversa, essere inclusa automaticamente nel costo del biglietto aereo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy