Biglietti aerei. L’assicurazione è facoltativa
Pubblicato il 20 luglio 2012
I giudici europei della Corte di giustizia, con
sentenza pronunciata il 19 luglio 2012 sulla causa C-112/11, hanno precisato come, nell’ambito della vendita di viaggi aerei, l'assicurazione sull'annullamento del viaggio medesimo deve essere considerata alla stregua di un
"supplemento opzionale" ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.
La stessa deve essere, quindi, formalmente scelta dall’acquirente attraverso l'operazione esplicita di accettazione denominata
“opt-in” non potendo, viceversa, essere inclusa automaticamente nel costo del biglietto aereo.