Beni in zone franche non importati ai fini Iva

Pubblicato il 05 giugno 2017

La Corte di Giustizia Ue con la sentenza depositata il 1° giugno 2017, relativa alla causa C-571/15, è chiamata a dirimere una controversia sorta in ambito comunitario tra una società di spedizione incaricata di trasportare merce extra-Unione europea presso il porto di Amburgo e l’Amministrazione doganale.

Il fatto

La società di spedizione effettuava il trasporto nell'ambito del regime doganale di transito comunitario esterno, che permette la circolazione di merci estere all'interno della Ue senza sottoporre queste ultime a dazi all’importazione o ad altre imposte, né a misure di politica commerciale.

La merce però, di fatto, non veniva presentata all'ufficio doganale di destinazione per i controlli di rito, ma scaricata dal mezzo di controllo prima della rimozione dei sigilli prescritti dall'autorità doganale e – senza essere consumata o utilizzata – trasportata via mare verso altro Stato membro UE e, da tale paese, nuovamente esportata.

Dato che il trasportatore aveva omesso di presentare la merce all’ufficio doganale di destinazione per porre termine al regime di transito, l'Amministrazione doganale intimava allo stesso il pagamento dei dazi doganali all’importazione dovuti sulla merce estera, oltre che il pagamento dell’Iva all’importazione nel presupposto che verificatosi il fatto generatore dell’obbligazione doganale all’interno di una zona franca, si doveva ritenere verificato anche il fatto generatore dell’Iva all’importazione relativamente alle merci estere collocate nella citata zona franca, senza mai essere state svincolate.

L'intervento della Corte di Giustizia Ue

I giudici europei analizzano il caso del cosiddetto transito comunitario esterno, presso una zona franca, per vedere qual è l'esatto trattamento Iva all'importazione da applicare nel caso in cui la merce venga sottratta al controllo doganale e nuovamente esportata.

Conclusione degli euro giudici

La conclusione a cui si giunge è che partendo dal presupposto che le zone franche non appartengono, ai fini dell’applicazione dell’Iva, al suo territorio nazionale, anche le merci che si trovano all’interno di una zona franca non possono, in linea di principio, essere considerate importate ai fini dell'Iva.

Pertanto, le zone franche cui fa riferimento una disposizione nazionale - ai sensi della quale, ai fini dell’applicazione dell’Iva, le zone franche non appartengono al suo territorio nazionale - corrispondono a quelle previste dalla direttiva Iva secondo cui il fatto generatore dell’Iva si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui detti beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Così, la Corte Ue, nella sentenza del 1° giugno, sostiene che: dal momento che il fatto generatore e l’esigibilità dell’Iva all’importazione non sorgono se vi è la prova che la merce non è entrata nel circuito economico dell’Unione, non è possibile far sorgere un’obbligazione a titolo di Iva all’importazione in ragione del fatto che vi sia stata l’inadempienza di uno degli obblighi che derivavano dall’utilizzazione del regime doganale di transito (mancata presentazione della merce all’Ufficio di destinazione). Ciò, in virtù della natura speciale della disciplina doganale che attribuisce rilevanza alla circostanza di sottrazione al controllo doganale della merce estera.

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