L'art. 112 del Decreto Agosto ha raddoppiato la soglia di esenzione contributiva e fiscale dell'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi, concessi dal datore di lavoro mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, meglio conosciuti come welfare voucher. Il valore determinato secondo i consueti canoni, sarà, dunque, esente da imposizione fiscale e contributiva, se l'importo, unitamente agli ulteriori benefit concorrenti, non sarà superiore alla soglia temporanea, per l'anno 2020, di euro 516,46. Nessuna variazione interviene sulla disciplina di regolamentazione dei c.d. voucher individuata dall'art. 6, comma 1, Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, secondo cui il documento non può essere utilizzato da una persona diversa dal titolare, non è monetizzabile o cedibile a terzi, e non è integrabile dal lavoratore.
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