Beneficia della sospensione dell’obbligo di leva chi ha violato la chiamata alle armi

Pubblicato il 24 maggio 2010 Deve applicarsi l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 215/2001, che ha sospeso il servizio obbligatorio di leva, per disciplinare il reclutamento tra l’entrata in vigore della legge n. 331/2000, che ha modificato il servizio di leva distinguendo tra personale obbligatorio e professionale, e il funzionamento del nuovo sistema. Infatti l’art. 7 citato è norma più favorevole al reo, come ha affermato la sentenza n. 17708 del 2010 della Corte di cassazione, prima sezione penale.

Pertanto al soggetto che non ha risposto alla chiamata alle armi quando la leva era ancora obbligatoria deve darsi corso al comma 4 dell’articolo 2 del c.p., secondo cui se la norma del tempo in cui fu commesso il reato è diversa dalla successiva deve applicarsi la norma più favorevole al reo, che in questo caso è la disposizione che disciplina la sospensione dell’obbligo di leva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cuneo fiscale 2025: aumenti per pochi

09/01/2025

Cuneo fiscale 2025: cosa cambia

09/01/2025

CCNL Turismo Federturismo - Ipotesi di rinnovo del 21/12/2024

09/01/2025

Turismo Federturismo. Rinnovo

09/01/2025

Progetto “INPS in rete per l’inclusione”

09/01/2025

Redditi illeciti imputabili all'anno in cui se ne acquisisce la disponibilità

09/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy