Benefici prima casa anche con nuda proprietà
Pubblicato il 05 settembre 2008
Una doppia pronuncia di Cassazione e Ctr Lazio – rispettivamente sentenza n.
2071 del 2008 e sentenza n.
15/36/08, del 19 marzo 2008 – stabilisce che le agevolazioni per l’acquisto della nuda proprietà “... competono senza che sia determinante il periodo in cui è stato registrato l’atto di compravendita”, “perché il principio della legge 548/1995 che ha esteso i benefici per l’acquisto della prima casa in favore dell’acquirente della sola nuda proprietà è applicabile retroattivamente”. Ciò per via che la legge n. 548 del 1995, pur innovativa nella parte che dispone tali nuove condizioni, ha portata interpretativa delle regole anteriori.