Benefici penitenziari anche in caso di detenzione domiciliare speciale

Pubblicato il 24 ottobre 2014 Con sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, della Legge n. 354/1975 contenente “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge.

Detenute madri e interesse dei minori

La norma censurata, in particolare, è quella che estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari, stabilito nei confronti dei detenuti e degli internati per taluni gravi delitti che non collaborino con la giustizia, anche alla misura della detenzione domiciliare speciale, prevista a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

Secondo la Consulta, perché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi come quelli prefigurati dalla norma censurata che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa, in via consequenziale, anche alla misura della detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 354 del 1975, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
 
Il fine - si legge nel testo della decisione - è quello di evitare che una misura avente finalità identiche alla detenzione domiciliare speciale, ma riservata a soggetti che debbono espiare pene meno elevate, resti irragionevolmente soggetta ad un trattamento deteriore.
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