Benefici esclusi in caso di scambio elettorale politico-mafioso

Pubblicato il 06 marzo 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015, è stata pubblicata la Legge n. 19 del 23 febbraio 2015 sul “Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale”.

Il provvedimento, che esclude dai benefici penitenziari i soggetti condannati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, entrerà in vigore il 20 marzo 2015.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy