Barriere architettoniche. Disciplina applicabile agli studi dei difensori d'ufficio
Pubblicato il 12 novembre 2013
Il Tar dell'Emilia Romagna, sede di Parma, con
sentenza n. 303 depositata il 6 novembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'Ordine degli Avvocati locale per impugnare la delibera del Consiglio Comunale della città con cui, ai fini dell'applicazione della disciplina per il superamento delle barriere architettoniche, anche gli studi professionali degli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e al gratuito patrocinio erano stati ricompresi tra gli edifici aperti al pubblico.
Secondo i giudici amministrativi, in particolare, la nozione di luogo aperto al pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere adoperata in senso elastico, in modo tale, ossia, da ricomprendere
“anche un ambiente privato l'accesso al quale, pur escluso alla generalità delle persone, sia consentito ad una determinata categoria di aventi diritto sebbene regolato da orari di apertura e chiusura o da eventuale appuntamento”.
Inoltre, gli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e al gratuito patrocinio esercitano
“un munus pubblicum” di particolare interesse per la collettività e sono iscritti in appositi elenchi non certo d'ufficio, né in via autoritativa, ma sulla base di loro domanda.
L'appartenenza alle suddette categorie professionali – conclude il Collegio -
“è il frutto di una libera scelta del professionista; scelta che, da una parte comporta il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato, dall'altra impone al professionista l'onere di adeguare il proprio studio professionale alla normativa statale finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche”.