Bancarotta per distrazione e non preferenziale in caso di pagamenti effettuati senza causa

Pubblicato il 06 febbraio 2013 I pagamenti che un imprenditore effettui, poco prima del fallimento, privi di una precisa causale, portano alla configurazione del reato di bancarotta per distrazione.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5653 del 4 febbraio 2013 confermando la condanna disposta dai giudici di merito a carico dell’amministratore di fatto di una società poi fallita.

La condotta posta in essere dall’imprenditore, in particolare, è stata sussunta nella fattispecie della bancarotta per distrazione piuttosto che in quella di bancarotta preferenziale in quanto le operazioni ritenute distrattive, lungi dal consistere in pagamenti a creditori, erano costituite da pagamenti anticipati di merce ordinata dopo la cessazione dell'attività, da pagamenti relativi a fatture già quietanzate e da pagamenti in difetto di fatture; i pagamenti, quindi, nei quali non si era preferito un creditore a un altro, erano stati effettuati senza una causale.

Non potevano sorgere dubbi, in definitiva, sulla natura distrattiva delle operazioni poste in essere.
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