Bancarotta fraudolenta per distrazione. L'agente deve essere consapevole del rischio di fallire

Pubblicato il 07 dicembre 2012 Con la sentenza n. 47502 depositata il 6 dicembre 2012, la Corte di cassazione ha spiegato come, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso; ne consegue che detto elemento dello stato di insolvenza “deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere altresì sorretto dall'elemento soggettivo di dolo”.

Perché si possa rispondere del descritto reato, quindi, lo stato di insolvenza, come presupposto del fallimento, “deve essere dall'agente preveduto e voluto, quanto meno a titolo di dolo eventuale”.
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