In tema di distanze legali tra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti – non computabili ai fini delle distanze – solo gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni, canaloni di gronda e simili), costituiscono invece corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituiti da solette aggettanti di apprezzabile profondità ed ampiezza.
E’ quanto ribadisce la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19932 del 10 agosto 2017, accogliendo il ricorso d’urgenza di un soggetto, che aveva convenuto in giudizio una s.a.s., affinché sospendesse i lavori di costruzione in violazione del rispetto delle distanze da osservare rispetto all’edificio di sua proprietà.
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