Azioni risarcitorie da violazioni antitrust

Pubblicato il 18 maggio 2017

Dal 3 febbraio 2017 sono in vigore le nuove disposizioni del Decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE sulle azioni per il risarcimento del danno causato dalle violazioni delle norme del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Il provvedimento disciplina, appunto, le procedure per il risarcimento spettante a chi abbia subito un pregiudizio a causa di una violazione della legislazione europea o nazionale a tutela della concorrenza, posta in essere da un'impresa o un'associazione di imprese.

Per espressa previsione, le relative norme si applicano anche con riferimento alle azioni collettive o di classe di cui all’articolo 140-bis del Codice del consumo.

Soggetti legittimati all’azione di risarcimento

Ai sensi delle nuove disposizioni, il soggetto che risulta legittimato ad esperire l’azione di risarcimento in oggetto, può essere una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica (articolo 2, lettera c del Decreto n. 3/2017).

Questo – viene sancito nell’articolo 10 del provvedimento - indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione, e anche quando la violazione medesima riguardi una fornitura all'autore della condotta censurata.

Per acquirente diretto si intende il soggetto che ha acquistato direttamente dall’autore della violazione beni o servizi (articolo 2, lettera u), mentre l’acquirente indiretto è colui che ha ottenuto i beni o i servizi non direttamente dall’autore dell'infrazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo di questi (articolo 2, lettera v).

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