Dal 3 febbraio 2017 sono in vigore le nuove disposizioni del Decreto legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE sulle azioni per il risarcimento del danno causato dalle violazioni delle norme del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
Il provvedimento disciplina, appunto, le procedure per il risarcimento spettante a chi abbia subito un pregiudizio a causa di una violazione della legislazione europea o nazionale a tutela della concorrenza, posta in essere da un'impresa o un'associazione di imprese.
Per espressa previsione, le relative norme si applicano anche con riferimento alle azioni collettive o di classe di cui all’articolo 140-bis del Codice del consumo.
Ai sensi delle nuove disposizioni, il soggetto che risulta legittimato ad esperire l’azione di risarcimento in oggetto, può essere una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica (articolo 2, lettera c del Decreto n. 3/2017).
Questo – viene sancito nell’articolo 10 del provvedimento - indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione, e anche quando la violazione medesima riguardi una fornitura all'autore della condotta censurata.
Per acquirente diretto si intende il soggetto che ha acquistato direttamente dall’autore della violazione beni o servizi (articolo 2, lettera u), mentre l’acquirente indiretto è colui che ha ottenuto i beni o i servizi non direttamente dall’autore dell'infrazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo di questi (articolo 2, lettera v).
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