Azioni di rivalsa per le prestazioni assistenziali
Pubblicato il 28 novembre 2014
La
circolare INPS n. 152 del 27 novembre 2014 si occupa delle
azioni di rivalsa per le
prestazioni assistenziali a seguito della Legge n.
183/2010, la quale ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di
fatti illeciti di terzi, sono
recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Poiché, nel caso di specie, l’azione di recupero costituisce, in capo all’Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, l’INPS ha la competenza al recupero delle prestazioni erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.
Il flusso delle informazioni
Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per l'esercizio dell'azione di rivalsa, la segnalazione che la patologia dipende da fatto causato da terzi, in qualsiasi fase del processo di lavoro venga acquisita nella
procedura INVCIV2010, viene trasmessa automaticamente alla procedura “
Rivalsa/surroghe web”, per l'acquisizione delle informazioni utili al conseguente avvio delle azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.
In particolare:
- il
medico certificatore, attraverso la consueta procedura di compilazione del certificato medico on-line può indicare l’eventuale responsabilità di terzi della condizione invalidante del soggetto richiedente la prestazione, contestualmente alla compilazione della domanda di invalidità;
- il
cittadino/patronato, tramite le consuete procedure di compilazione INVCIV, può indicare la possibile responsabilità di terzi quale causa della condizione invalidante del soggetto che effettua la domanda;
- la
Commissione medica integrata CMI-ASL, in fase di prima visita, ha la possibilità di visionare, mediante la procedura INVCIV2010 e all’atto della compilazione del verbale, la segnalazione presente sul certificato introduttivo o sulla domanda inoltrata dal cittadino/patronato per cui potrà, o meno, confermare la segnalazione di possibile responsabilità di terzi;
- in seguito alla presenza della segnalazione sul verbale CMI-ASL, il
medico dell'Unità operativa Medico legale potrà confermare, ovvero non confermare, la possibile responsabilità di terzi.