L’Agenzia delle entrate è chiamata ad occuparsi dell’assegnazione di azioni a dipendenti in sede di capitalizzazione.
Con la risposta n. 347 del 26 agosto 2019, chiarisce che: se l’aumento del capitale di una società e la sottoscrizione delle relative azioni è effettuato dai consiglieri di amministrazione della società, nonché riservato in via esclusiva a costoro in ragione del loro status societario, i consiglieri percepiranno un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Ciò anche se la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento successivo alla sua costituzione. Non rileva se le azioni siano state acquisite da terzi o sottoscritte in sede di aumento di capitale a pagamento.
Più in generale, sia gli emolumenti in denaro che in natura (le azioni), offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, sono da considerare redditi imponibili, dunque concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L’agenzia entra nel merito del valore normale: fermo restando che costituisce reddito per il lavoratore il valore delle azioni al netto di quanto corrisposto dallo stesso, l’articolo 51, comma 3, del Tuir rinvia all’articolo 9 del medesimo testo unico per la determinazione del “valore normale” delle partecipazioni.
Per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, il “valore normale” deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.
E se il valore normale delle azioni sottoscritte risulti maggiore del prezzo di sottoscrizione corrisposto dai beneficiari, la differenza rileverà nei confronti di questi ultimi, ognuno per la parte a lui riferibile - ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir - quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (la società dovrà applicare una ritenuta Irpef del 30%, con obbligo di rivalsa).
Infine, se un beneficiario è residente nel Regno Unito: sia per la normativa interna che per la convenzione contro la doppia imposizione, la tassazione è in capo alla persona.
Nel caso esaminato dall’agenzia una società aveva stipulato due accordi per la cessione parziale delle proprie azioni:
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