Azione risarcitoria contro il magistrato solo mediante costituzione di parte civile o dopo la condanna

Pubblicato il 04 gennaio 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 41 del 3 gennaio 2014 – il preteso danneggiato dal fatto-reato addebitato al magistrato può esercitare azione risarcitoria “soltanto in sede penale, mediante costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, e, direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato”.

Ed infatti, in tema di responsabilità civile del magistrato, l'articolo 13 della Legge n. 117/1988, nel prevedere l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, “si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dagli artt. 2 e seguenti della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino - rispetto all'ipotesi di dolo di cui all'articolo 2 - un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di P.C. nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato”.

Del resto solo una interpretazione siffatta dell'articolo 13 della Legge 117/1988 può ritenersi in armonia con gli articoli della Costituzione diretti a garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del magistrato.
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