La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in materia di azione risarcitoria per responsabilità professionale.
E’ stato specificato, in particolare, che ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione, si debba avere riguardo “all'esistenza di un danno risarcibile” nonché “al suo manifestarsi all'esterno” come percepibile dal danneggiato.
Ciò, alla stregua della diligenza di quest'ultimo, esigibile ai sensi dell'articolo 1176 del Codice civile, “secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista”.
In particolare – si legge nella sentenza n. 22059 del 22 settembre 2017 – nel caso in cui venga prospettata la responsabilità professionale di un notaio per aver iscritto ipoteca, a garanzia di un'agevolazione finanziaria, su di un bene risultato poi non essere di proprietà del debitore, deve ritenersi che la prescrizione decorra dal momento in cui il creditore, dovendo far valere la garanzia, ha scoperto che essa era in realtà inesistente e non, quindi, dall'atto di iscrizione.
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