La prescrizione non si interrompe con l'assunzione del provvedimento disciplinare

Pubblicato il 16 settembre 2015

Con sentenza n.18077 depositata il 15 settembre 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha accolto il ricorso di un avvocato, avverso la decisione con cui il Consiglio nazionale forense confermava la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione, irrogatagli dal competente Consiglio dell'Ordine.

Avverso detta statuizione, il ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Nell'accogliere la censura, la Cassazione ha innanzitutto rammentato come la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine in relazione agli illeciti commessi dai propri iscritti, sebbene pubblicistica, abbia in realtà natura di diritto soggettivo potestativo, restando soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 51 R.d.l. n. 1578/1933, suscettibile di sospensione od interruzione.

Ora nella fattispecie – hanno chiarito le Sezioni Unite – la prescrizione risulta essersi verificata, posto che tra la data dell'inizio del procedimento disciplinare e quella del deposito della decisione, il termine quinquennale è trascorso. Né risulta che in detto arco temporale, sia intervenuto alcun atto interruttivo.

Non si ritiene infatti – a differenza di quanto sostenuto dal Cnf – che abbia alcuna efficacia interruttiva, la data di assunzione della decisione apposta in calce al provvedimento sanzionatorio (ma solo il deposito).  

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