Azione di ripetizione del conduttore anche oltre sei mesi

Pubblicato il 08 febbraio 2014 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 2829 del 7 febbraio 2014 - il termine semestrale entro cui il conduttore può attivarsi al fine di ottenere la ripetizione delle somme illegalmente corrisposte al locatore decorre dalla data in cui l'immobile viene posto concretamente nell'effettiva disponibilità di quest'ultimo, anche se tale data non coincide con quella eventualmente stabilita tra le parti per il rilascio.

La norma di cui all'articolo 79, comma 2, della Legge 392/78 – continua la Suprema corte - “esprime l'oggettiva esigenza di circoscrivere in un lasso di tempo determinato la potenziale conflittualità dei contraenti e di realizzare la condizione di certezza delle situazioni giuridiche delle parti una volta cessato il rapporto di locazione”.

Tuttavia, anche se il conduttore lascia decorrere i sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'immobile, non può ritenersi che lo stesso perda ogni diritto di ripetizione dei suoi indebiti pagamenti; ed infatti, perderà, eventualmente, solo quelli già colpiti dalla prescrizione decennale.

Diversamente opinando – conclude la Corte – si produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti, visto che tale limite “sarebbe posto a carico del solo conduttore e senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL tessili Pmi Confapi - Ipotesi di accordo del 18/02/2025

25/02/2025

Milleproroghe: esame avvocato con regime transitorio, nuovo punteggio minimo

25/02/2025

Modello 770/2025 definitivo: istruzioni, novità, soggetti obbligati e scadenze

25/02/2025

Lipe ultimo trimestre 2024: invio autonomo o con dichiarazione Iva

25/02/2025

Costituzione della rendita vitalizia su richiesta del lavoratore: chiarimenti INPS

25/02/2025

Prestazioni pensionistiche: i chiarimenti della Cassazione sul calcolo del reddito

25/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy