Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 16369 del 4 agosto 2015 - le modifiche apportate ad un'area di proprietà comune, quali, ad esempio, l'incorporazione di uno spazio comune nella proprietà esclusiva che venga completamente delimitato da un muro di cinta e da un cancello, o la realizzazione di una piattaforma di cemento armato che impedisca il parcheggio o il transito ad altri comproprietari, ben possono integrare attività travalicanti i limiti delle facoltà attribuite ai comproprietari e compossessori ed astrattamente idonee a creare turbativa o molestia del compossesso in danno degli altri partecipanti alla comunione.
Dette attività, infatti, possono essere considerate come una forma limitativa di godimento del possesso, tutelabile in via di manutenzione.
In tema di azione di manutenzione del possesso, difatti, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio, operate contro la volontà del possessore.
Così, anche un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi immediato ed attuale danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, qualora la detta immutaizone sia per se stessa "evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole".
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