Azione di indebito oggettivo nei confronti del danneggiato o dell’assicurato?

Pubblicato il 03 novembre 2015

All’assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado direttamente esecutiva, spetta, anche se non abbia partecipato al giudizio, l’azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del Codice civile qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria.

Ciò, in considerazione dell’inesistenza di una legittima causa solvendi, e a prescindere che il pagamento sia avvenuto spontaneamente o meno.

Azione nei confronti del danneggiato

E’ infatti legittimo che l’assicuratore paghi l’indennità direttamente al danneggiato purché ne dia preventivo avviso all’assicurato al quale, in ogni caso, non è dato di impedirlo, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge.

Detta facoltà, poi, si trasforma in obbligo quando sia l’assicurato stesso a richiedere il pagamento al danneggiato.

In entrambe le ipotesi, quindi, l’assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, ove risulti successivamente che essa non è dovuta.

Azione nei confronti dell’assicurato

Diversamente, se l’assicuratore paghi direttamente il danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza che gli venga richiesto, l’assicuratore può utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex articolo 2033 c.c. non nei confronti del danneggiato, ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto e in sostituzione di questi.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22316 depositata il 2 novembre 2015.

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