Azione del notaio per il recupero dell’imposta di registro anticipata. Non si applica il foro del consumatore

Pubblicato il 20 aprile 2012 Con la sentenza n. 6116 del 19 aprile 2012, la Cassazione ha spiegato che, per la controversia instaurata dal notaio contro il cliente ai fini del recupero dell’imposta di registro da quest’ultimo non versata ma anticipata dal professionista, non si applica il Codice del consumo ai fini dell’individuazione del foro competente in quanto, in questo caso, – si legge nel testo della decisione - il Testo unico sull'imposta di registro prevale sul Codice del consumo.

Nell’ipotesi come quella di specie – incalzano i giudici di legittimità - la pretesa che si avanza non è in alcun modo relativa ad una vicenda della vita del contratto di prestazione d'opera, vicenda che, per contro, sarebbe stata soggetta all’operatività del foro del consumatore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy