Aziende in crisi: sostegno a lavoratori che costituiscono cooperative

Pubblicato il 24 marzo 2022

Al fine di sostenere i lavoratori esclusi da imprese in crisi, sono state previste forme di aiuto per lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa attraverso finanziamenti da parte di società finanziarie autorizzate (Nuova Marcora, L. n. 59/85).

Il MiSE, con decreto del 28 gennaio 2022, fissa le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di assistenza e consulenza alle società finanziarie, per il sostegno o il rilancio o la continuità operativa di imprese attraverso la costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi. Inoltre, si definisce il corrispettivo per tali incarichi.

Aziende in crisi: definizione

Sono definite “aziende in crisi” quelle che hanno attivato un tavolo di crisi presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero.

Attività di assistenza e consulenza

Il decreto 28 gennaio 2022 (in G.U. n. 68 del 22 marzo) stabilisce che gli incarichi di consulenza e assistenza conferiti alle società finanziarie sono finalizzati a sostenere la continuità aziendale, verificando la fattibilità di operazioni di workers buyout mirate alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da imprese in crisi.

In particolare, l’attività di consulenza attiene alla valutazione, a supporto delle decisioni di competenza della struttura per la crisi d'impresa, in ordine alla fattibilità di specifiche operazioni di workers buyout, volta in particolare a verificare il concreto interesse delle parti alla effettuazione dell'operazione, la sostenibilità del piano industriale prospettato, nonché la possibile attivazione delle misure di incentivazione gestite dalle società finanziarie finalizzate a supportare la nascita e il consolidamento di società cooperative.

Qualora la valutazione dia esito positivo, il Ministero può conferire alle società finanziarie:

a) un ulteriore e distinto incarico di assistenza, da prestare alle parti coinvolte nel processo di costituzione della nuova società cooperativa;

b) per le operazioni di cui alla lettera a) che si concretizzino con la costituzione della società cooperativa, un successivo e distinto incarico finalizzato all'attività di assistenza funzionale all'accompagnamento della società cooperativa nelle fasi di avvio e di consolidamento della stessa, che non potrà andare oltre i primi tre anni di vita della società cooperativa.

È la struttura per la crisi d'impresa che assegna alle società finanziarie gli incarichi di consulenza ed assistenza attraverso apposita comunicazione che contiene:

Corrispettivo

Per quanto riguarda il corrispettivo legato alle attività di consulenza e assistenza relative a specifiche operazioni di workers buyout, il MiSE prevede un importo massimo di 25.000 euro. Tale somma è suddivisa a seconda del parametro occupazionale connesso alla crisi d'impresa (azienda con numero di dipendenti inferiori a 100 e superiori a 100).

Si procederà alla liquidazione dell’importo, specifica il decreto, previa presentazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, da parte delle società finanziarie di un rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente.

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