A seguito della determina del Presidente dell’INAIL n. 272 del 20 luglio 2015, con Decreto del 17 settembre 2015, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata stabilita, per l’anno 2015, in misura pari al 8,16% del premio assicurativo dovuto, la riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, lett. b), Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'INAIL provvederà ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
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