Avvocato Ue: sì alle restrizioni alla pubblicità se giustificate, proporzionate e non discriminatorie
Pubblicato il 19 maggio 2010
Secondo l'Avvocato generale Ue – conclusioni depositate lo scorso 18 maggio sulla causa C-119/09 - l'articolo 24, comma 1, della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato, deve essere interpretato nel senso che lo stesso non impedisce la previsione di particolari restrizioni alle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate imposte da parte di uno Stato membro, e ciò nella misura in cui tali restrizioni non siano discriminatorie ma giustificate da un interesse pubblico prevalente oltreché proporzionate.
In particolare, l'Avvocato europeo ha giudicato legittimo il divieto, contenuto nel codice deontologico francese degli esperti contabili, di procedere ad una comunicazione commerciale diretta al domicilio del potenziale cliente.
Detto contatto diretto tra potenziale cliente e contabili, infatti, potrebbe facilitare l'instaurazione di una relazione personale “nella quale è insita la possibilità di essere influenzati”.