Avvocato Ue: il divieto del Tribunale dei marchi comunitari ha pieno effetto sul territorio comunitario
Pubblicato il 08 ottobre 2010
Secondo l'Avvocato generale dell'Ue – conclusioni depositate il 7 ottobre 2010 sulla causa C-235/09 - il divieto pronunciato da un Tribunale dei marchi comunitari ha, in via di principio e in mancanza di una disposizione esplicita in senso contrario, effetto di pieno diritto sull’intero territorio della Comunità. Inoltre, le conseguenti misure coercitive decise dallo stesso Tribunale per garantire l’osservanza di un divieto, devono intendersi come estese allo stesso territorio in cui è stata accertato l’atto di contraffazione ed è stato deciso il divieto.
Infine – conclude l'Avvocato – vi è un obbligo per il giudice dello Stato in cui sia stato infranto il divieto di riconoscere gli effetti della penale decisa dal Tribunale dei marchi comunitari, e ciò “al fine di procedere alla liquidazione della stessa e, se del caso, alla sua esecuzione, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001, nonché del suo ordinamento interno”.