Avvocato minaccia il Giudice di azione di responsabilità. Scatta la sanzione

Pubblicato il 19 luglio 2017

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la sanzione disciplinare dell’avvertimento a carico di un avvocato, per aver questi indirizzato direttamente ad un Giudice di Pace – nel corso di un procedimento di opposizione ad una sanzione amministrativa tra un suo cliente e la prefettura locale – una richiesta di risarcimento danni, ex Legge n. 177/1988 ratione temporis mod. con Legge n. 18/2015 (in quanto non aveva provveduto ad un’istanza di sospensione di un provvedimento), così inducendo il magistrato ad astenersi dal procedimento.

Respinta dunque la difesa del legale, secondo cui la formulazione dell’art. 53 nuovo codice deontologico (la cui violazione gli era stata contestata) non contempla testualmente i fatti in esame; non parla ossia di responsabilità dell’avvocato per richieste di risarcimento verso il giudice del procedimento, durante la pendenza di questo. In ogni caso, nella specie, la richiesta in questione sarebbe stata inidonea sia dal punto di vista sostanziale che processuale, in quanto solo verbale e non seguita dall'azione (ma solo il prologo di essa).

Deontologia forense. Comportamenti vietati non tipicizzati

Orbene il principio di tipicità proprio del diritto penale – chiarisce la Corte nel respingere la censura – non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, a cui l’avvocato deve improntare la propria attività professionale. Fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto, costituisce condotta lesiva dell’immagine dell’avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari.

In ogni caso, non è lecito minacciare il Giudice durante il processo

Nel caso specifico – concludono le Sezioni Unite con sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 – pendente il processo, non è lecito minacciare il giudice, giusti o censurabili che ne siano i provvedimenti. E questa conclusione risulta coerente con la natura e la funzione della responsabilità disciplinare, che mira non tanto a reintegrare un danno, quanto piuttosto a reprimere condotte incompatibili con il minimo etico esigibile nell'attività professionale forense, che impone di rispettare la serenità e l’autonomia nella valutazione del giudice.

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