Avvocato membro del collegio sindacale, niente tariffe
Pubblicato il 28 ottobre 2014
Le
tariffe professionali degli avvocati possono essere
applicate solo con
riferimento a quelle attività tecniche o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa,
oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente
riferite alla consulenza o assistenza delle parti in
affari giudiziari o extragiudiziari.
Ne consegue che le stesse
non possono essere applicate, solo perché rese da un avvocato iscritto all'albo, alle
prestazioni svolte nell'ambito di una commissione mista, come il
collegio sindacale di una società, i cui
atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale e non siano attribuibili all'esterno al singolo componente.
Sulla scorta di queste considerazioni la Corte di cassazione, con la sentenza n.
22761 del 27 ottobre 2014, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato contro una società di cui era stato membro del collegio sindacale; nel provvedimento monitorio, le
prestazioni del legale erano state calcolate sulla base delle
tariffe professionali all'epoca vigenti.