Avvocato membro del collegio sindacale, niente tariffe

Pubblicato il 28 ottobre 2014 Le tariffe professionali degli avvocati possono essere applicate solo con riferimento a quelle attività tecniche o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari.

Ne consegue che le stesse non possono essere applicate, solo perché rese da un avvocato iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione mista, come il collegio sindacale di una società, i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale e non siano attribuibili all'esterno al singolo componente.

Sulla scorta di queste considerazioni la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22761 del 27 ottobre 2014, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato contro una società di cui era stato membro del collegio sindacale; nel provvedimento monitorio, le prestazioni del legale erano state calcolate sulla base delle tariffe professionali all'epoca vigenti.
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