Condannato per lite temeraria, il cliente che ha convenuto in giudizio il proprio ex legale, per non aver quest’ultimo reiterato la richiesta di costituzione di parte civile in un procedimento penale; costituzione tuttavia dichiarata inammissibile.
La Corte Suprema in proposito, respingendo le ragioni del cliente e confermando quanto dedotto in sede di merito, esclude che il ricorrente abbia potuto subire alcun pregiudizio dall'operato del suo avvocato. In primo luogo perché la dichiarata inammissibilità della costituzione non gli avrebbe in alcun modo impedito di introdurre un autonomo giudizio civile ed in secondo luogo, poiché la definitiva assoluzione dell’imputato nel procedimento presupposto escludeva la configurabilità di un danno correlato alla responsabilità penale di questi.
Confermata altresì la condanna del ricorrente per lite temeraria – chiesta in via riconvenzionale dal professionista – stante il discredito che a quest’ultimo può derivare dalla proposizione di un’azione risarcitoria per responsabilità professionale manifestamente infondata, quantomeno per la conoscibilità di essa nell'ambito professionale ove l’avvocato si trova ad operare abitualmente.
E' quanto si evince dalla pronuncia della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 14644 del 18 luglio 2016.
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