E’ vietato il sequestro dei documenti non concernenti il corpo del reato. Non possono essere sequestrati, indistintamente, tutti i faldoni rinvenuti nello studio legale dell’avvocato sottoposto ad indagine.
Per corpo del reato, si rammenta, si intendono le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo dell’illecito.
Non è consentito, a pena di inutilizzabilità, il sequestro delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti, per le quali pure il sequestro probatorio è, in generale, previsto, al fine di apprendere al procedimento, a fini di prova, cose che possano essere utili per gli sviluppi successivi.
Così la Corte di cassazione, con sentenza n. 27988 del 7 ottobre 2020, nell’annullare un’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa del sequestro disposto a carico di un avvocato, indagato per aver falsificato la firma di un cliente in calce ad un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con particolare riferimento a tutta la documentazione diversa dall’istanza di ammissione al patrocinio per cui si procedeva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".