Avvocato – geometra Incompatibile

Pubblicato il 28 dicembre 2016

È illegittima l’iscrizione all'Albo degli avvocati, qualora sia accertato che il professionista sia contemporaneamente iscritto all'Albo dei geometri.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, respingendo il ricorso di un Abogado, avverso la decisione con cui il Consiglio nazionale forense ne confermava la cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti, per incompatibilità, stante la contemporanea iscrizione all'Albo dei geometri.

Precisa in proposito la Corte, che l’art. 18 Legge n. 247/2012, stabilendo il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato, espressamente delinea anche le eccezioni, le quali, essendo riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Per cui, gli unici casi nei quali è consentita la contemporanea iscrizione, sono quelli riguardanti l’Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, l’Albo dei consulenti del lavoro, l’Elenco dei pubblicisti ed il Registro dei revisori contabili.

Sussiste quindi, nel caso de quo – concludono le sezioni unite con sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016 – incompatibilità tra l’iscrizione del ricorrente all'Albo forense e quella all'Albo dei geometri, non essendo tale ultima ipotesi ricompresa tra quelle , eccezionali, per le quali il legislatore ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione. 

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