E’ illegittima la sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato, imputato per evasione ma poi prosciolto per prescrizione del reato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, accogliendo il ricorso di un legale, rinviato a giudizio per evasione di imposte ed effettuazione di prestiti. Ma dopo che il procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati, l’avvocato veniva sanzionato dal Coa con cancellazione dall'albo, come poi confermato dal Cnf.
La sanzione di cui alla sentenza impugnata – specifica la Corte sposando le ragioni del professionista – deliberata ad ottobre 2013 e depositata a marzo 2015, non tiene conto delle modificazioni nel frattempo introdotte dal codice deontologico forense (entrato in vigore il 15 dicembre 2014), le cui disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, se più favorevoli.
Orbene il nuovo codice deontologico, nell'ipotesidi specie, non contempla la sanzione della cancellazione dall'albo, qui applicata dal Coa e confermata dal Cnf.
La pronuncia impugnata – concludono le Sezioni unite con sentenza n. 18394 del 20 settembre 2016 – va dunque cassata in riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al Consiglio nazionale forense affinché provveda in ordine al trattamento sanzionatorio applicabile per gli illeciti accertati.
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