Avvocato-docente: niente cause contro l'amministrazione
Pubblicato il 19 ottobre 2010
Il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 334 del 29 settembre 2010, ha confermato il provvedimento della censura inflitto nei confronti di un docente, autorizzato all'esercizio della professione forense, che aveva difeso un soggetto imputato in un procedimento penale in cui era parte una pubblica amministrazione.
La tesi del giudice bolognese si discosta, di fatto, dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale in materia secondo cui il divieto di patrocinio previsto dalla legge 662/96 non sarebbe applicabile nei confronti dei docenti-avvocati e ciò per effetto dell'articolo 3 del Regio decreto 1578/33 in deroga alla disciplina generale.