L’avvocato comunitario, iscritto all'Albo professionale in Italia dove, con continuità, esercita la professione, produce redditi, assolve l'obbligazione tributaria, ha la residenza e il proprio centro di interessi, è soggetto alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale e, in particolare, agli obblighi di iscrizione alla Cassa forense con relativa obbligazione contributiva e di comunicazione del reddito professionale.
Lo stesso, anche se è congiuntamente iscritto all'Albo professionale di uno Stato dell'Unione e alla correlativa ed omologa Cassa di categoria, non trova equipollenti nell'ordinamento nazionale, per invocare l'esercizio della facoltà di opzione che l'ordinamento nazionale italiano riconosce al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e Casse previdenziali italiani.
Si tratta, in questo ultimo caso, di fattispecie diversa di più iscrizioni, in Italia, ad Albi professionali e Casse di categoria, vale a dire di avvocati iscritti all'Albo degli avvocati e ad altro Albo professionale italiano e alla rispettiva Cassa di categoria, “nel qual caso l'esclusione dell'obbligo di dichiarazione in caso di iscrizione ad altra Cassa professionale italiana non impedisce comunque il riscontro dei redditi effettivamente percepiti per verificarne l'entità”, riscontro, invece, all'evidenza precluso per il professionista iscritto ad altra Cassa professionale dell'Unione.
E’ sulla scorta di queste argomentazioni che la Corte di cassazione, con sentenza n. 6776 del 19 marzo 2018, ha accolto il ricorso promosso da Cassa Forense contro la decisione di merito che, nell’ambito di un giudizio attivato da un avvocato tedesco, iscritto sia all’Albo degli avvocati di Stoccarda che a quello di Milano, aveva escluso che, per gli avvocati cittadini comunitari, iscritti alla previdenza di altro paese comunitario e non iscritti alla Cassa di previdenza italiana, in quanto iscritti all'Albo del paese di provenienza e alla relativa Cassa previdenziale, sussistesse l'obbligo dichiarativo prescritto dall'articolo 17 della Legge n. 576/1980 e, a maggior ragione, il conseguente obbligo contributivo.
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