Avvocati Violazione disciplinare non prescritta

Pubblicato il 28 luglio 2016

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dalla professione, inflitta ad un avvocato dall'Ordine di Perugia, in quanto coinvolto nei disordini tra tifosi e polizia in occasione di una partita di calcio.

Avverso la condanna, poi confermata dal Consiglio nazionale forense, l’avvocato ricorreva in Cassazione, eccependo l’avvenuta prescrizione della violazione deontologica addebitatagli, risalendo i fatti d’incolpazione a ben 12 anni prima. Assumeva in particolare che, quanto ai termini di prescrizione, avrebbe dovuto applicarsi al suo procedimento la nuova disciplina sull'ordinamento forense (Legge 247/2012), contemplante il limite di durata dell’azione disciplinare pari a 7 anni e 6 mesi, in quanto regime più mite da privilegiare ai sensi dell’art. 65 medesima Legge.

Detto motivo non trova tuttavia accoglimento in Cassazione, secondo cui, nello specifico, le invocate disposizioni transitorie di cui all'art. 65 Legge 247/2012, non legittimano l’attribuzione di portata retroattiva dell’art. 56 medesima normativa, contenente innovazioni al pregresso regime di prescrizione dell’azione disciplinare.

D’altra parte una diversa conclusione non sarebbe giustificata nemmeno dallo stesso disposto dell’art. 65, secondo cui le norme contenute nel nuovo codice deontologico (in vigore dal 15 dicembre 2014), se più favorevoli per l’incolpato, si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data della sua entrata in vigore.

Prescrizione Irretroattività norme su sanzioni amministrative

Le medesime Sezioni Unite, difatti, hanno già avuto occasione di chiarire come il menzionato art. 65 riguardi esclusivamente la successione nel tempo delle norme incriminatrici del vecchio e del nuovo codice deontologico.

Ne deriva – conclude la Corte con sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016 -  che per l’istituto della prescrizione, di fonte legale e non deontologica, rimane dunque operante il criterio generale della irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con conseguente inapplicabilità della introdotta limitazione temporale della prescrizione.

 

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